mercoledì, Novembre 27, 2024

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Decisione in materia di assegni parentali

Il fatto che la prestazione estera e l’assegno parentale svedese siano stati attribuiti a ambiti disciplinari diversi ai sensi del regolamento (Commissione europea) n. 883/2004 sull’armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale non è decisivo per stabilire se la prestazione estera possa essere considerata equivalente all’assegno parentale svedese quando si applica la disposizione di liquidazione in sede giudiziaria. Articolo 33 della legge sulle assicurazioni sociali.

L’assegno parentale è una prestazione di previdenza sociale fornita per la custodia dei figli. L’assegno parentale dovuto alla nascita di un figlio viene concesso ai genitori per un massimo di 480 giorni complessivamente. Se un genitore percepisce un assegno ai sensi della legislazione straniera corrispondente all’assegno parentale per la nascita di un figlio, il numero massimo di giorni di assegno parentale deve essere ridotto tenendo conto del momento in cui è stato erogato l’assegno straniero.

In questo caso, il servizio di previdenza sociale (Försäkringskassan) ha ridotto il numero di giorni di indennità parentale per il figlio, constatando che le prestazioni corrispondenti avevano lasciato la Finlandia. Tuttavia, il tribunale amministrativo e la corte d’appello hanno ritenuto che il fatto che l’assegno parentale svedese e le prestazioni finlandesi appartengano ad ambiti disciplinari diversi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 sull’armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale significava che il tribunale amministrativo finlandese le prestazioni non potevano essere considerate prestazioni corrispondenti all’assegno parentale svedese.

La Corte Suprema Amministrativa ha stabilito che il testo della transazione di cui al Capitolo 12, Sezione 33 della Legge sulla Previdenza Sociale non mira ad adattare la legge svedese al diritto dell’Unione, ma è una disposizione puramente nazionale che può essere applicata in relazione alle prestazioni fornite da qualsiasi Paese. Secondo la Corte, né la struttura del testo né i dati contenuti nei lavori preparatori supportano il fatto che la qualificazione giuridica dell’Unione sia decisiva per stabilire se la prestazione straniera possa essere considerata equivalente all’assegno parentale svedese. La questione se la prestazione straniera sia compatibile con l’assegno parentale svedese dovrebbe invece, anche nel caso di prestazioni erogate da altri Stati membri, essere risolta sulla base di una valutazione complessiva delle somiglianze e delle differenze tra la prestazione straniera e quella svedese assegno parentale. La corte ha inoltre ritenuto che le prestazioni finlandesi dovessero essere considerate equivalenti all’assegno parentale svedese e pertanto il numero massimo di giorni di indennità parentale verrebbe ridotto.

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